Nessuna reintegrazione per il licenziamento fondato su contestazione tardiva

Nessuna reintegrazione per il licenziamento fondato su contestazione tardiva

Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza del 27 dicembre 2017, n. 30985.

Importante principio di diritto espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite: “La dichiarazione giudiziale di risoluzione del licenziamento disciplinare conseguente all’accertamento di un ritardo notevole e non giustificato della contestazione dell’addebito posto a base dello stesso provvedimento di recesso ricade, ratione temporis, nella disciplina dell’articolo 18 della legge 300/1970 così come modificato dal comma 42, dell’articolo 1 della Legge 92/2012, comporta l’applicazione della sanzione dell’indennità come prevista dal quinto comma dello stesso articolo 18 della legge n. 300/1970“.

Con la decisione è stato risolto un contrasto giurisprudenziale tra l’orientamento che qualificava l’immediatezza della contestazione quale elemento costitutivo del licenziamento (la cui carenza comportava la tutela reintegratoria) e quello, oggi validato, che negava il carattere sostanziale a tale requisito (con conseguente applicabilità della sola tutela indennitaria).