Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è nullo se intimato prima del decorso del termine

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è nullo se intimato prima del decorso del termine

Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza del 22 maggio 2018, n. 12568.

Inefficace o nullo?
A Sezioni Unite la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto:
Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110 cod. civ., comma 2“.