Presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia della raccomandata prodotta e la missiva ricevuta

Presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia della raccomandata prodotta e la missiva ricevuta

Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, sentenza del 3 ottobre 2018, n. 24149.

La Cassazione conferma il principio in tema di interruzione della prescrizione:
Ai fini dell’interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all’avviso di ricevimento “ex adverso” della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto.“.