Risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da lesione di diritti inviolabili della persona

Risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da lesione di diritti inviolabili della persona

Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, sentenza del 24 ottobre 2018, n. 26996.

La Cassazione specifica le condizioni per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza della lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, anche quando non sussista un fatto-reato né ricorra alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali:
(a) che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale, altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile;
(b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità, poiché il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza;
(c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.
Quando, poi, il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali, ma in quest’ultimo caso di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall’evento luttuoso, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione. “